EPC EDITORE

I dispositivi di ancoraggio permanenti non sono DPI

16/02/2015

Il Ministero del Lavoro ha reso nota la circolare 13 febbraio 2015 nella quale precisa che, in funzione della loro installazione, esistono due tipologie di dispositivi dì ancoraggio:
- quelli che seguono il lavoratore, installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che sono quindi caratterizzati dall'essere amovibili e trasportabili (cosiddetti DPI - Dispositivi di Protezione Individuale);
- quelli installati permanentemente nelle opere stesse, e che pertanto sono caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili. In quest'ultima categoria, secondo il Ministero, rientrano "tutti i dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore alla fine dei lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del dispositivo o sistema siano "rimovibili", perché, ad esempio, avvitati ad un supporto". I dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili, secondo il Ministero non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI. Sono quindi da considerare prodotti da costruzione e come tali rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.